RAPPORTI DORMIENTI: legge n.266 del 23/12/2005

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di “rapporti dormienti“, adottato con DPR n. 116 del 22 giugno 2007.

Si definisce rapporto dormiente il rapporto contrattuale in capo al Cliente conti correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito, dossier titoli, etc. di importo superiore a euro 100,00 non movimentato negli ultimi 10 anni.

La richiamata normativa stabilisce che detti “rapporti dormienti” vengano d’ufficio estinti dalla Banca e i relativi importi devoluti allo Stato, per alimentare un apposito Fondo, costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la finalità di indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sui mercati finanziari.

Si riportano di seguito gli Avvisi massivi nei quali sono elencati:

I Signori clienti legittimi portatori dei titoli di deposito di cui ai seguenti Avvisi sono tenuti ad effettuare entro 180 giorni dalla data presente su ciascun Avviso una disposizione (versamento, prelevamento, etc) sul relativo rapporto; in mancanza detti rapporti saranno estinti d’ufficio e le relative somme devolute allo Stato, in ottemperanza alla sopra citata normativa.