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Titolo I
Costituzione - Denominazione e scopo mutualistico
Principi ispiratori - Sede - Competenza
territoriale - Durata
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Art. 1 - Denominazione. Scopo mutualistico
É costituita una società cooperativa per azioni
denominata "Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno -
Società cooperativa".
La Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno è
una società cooperativa a mutualità prevalente
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Art. 2 - Principi ispiratori
Nell'esercizio della sua attività, la Società si
ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai
principi cooperativi della mutualità senza fini di
speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli
appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi
di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali,
culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo
della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza
nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e
sostenibile del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e
per la scelta di costruire il bene comune. E’ altresì impegnata
ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito
Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia
economico-finanziaria e lo scambio mutualistico
tra i soci
nonché la partecipazione degli stessi alla vita
sociale.
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Art. 3 - Sede e Competenza territoriale
La Società ha sede nel Comune di Lizzano in
Belvedere (Provincia di Bologna).
La competenza territoriale, ai sensi delle
disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto
Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché
dei Comuni ad essi limitrofi.
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Art. 4 - Adesione alle Federazioni
La Società aderisce alla Federazione delle Banche
di Credito Cooperativo dell'Emilia-Romagna e per il tramite di
questa alla Federazione Nazionale e alla associazione nazionale
di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale questa, a
sua volta, aderisce.
La Società si avvale preferenzialmente dei
servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi
dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della
concorrenza.
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Art. 5 - Durata
La durata della Società è fissata al 31 dicembre
2100 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera
dell'assemblea straordinaria.
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TITOLO II
Soci
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Art. 6 - Ammissibilità a socio
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche
e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i
consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono
la loro attività in via continuativa nella zona di competenza
territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della
direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.
É fatto obbligo al socio di comunicare ogni
variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al
comma precedente.
I soci diversi dalle persone fisiche devono
designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli
amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi
modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società,
finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
I rappresentanti legali dei soci e quelli
designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i
diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono
eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
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Art. 7 - Limitazioni all’acquisto della qualità
di socio
Non possono far parte della Società i soggetti
che:
a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
b) non siano in possesso dei requisiti
determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
c) svolgano, a giudizio del consiglio di
amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
d) siano, a giudizio del consiglio di
amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano
costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di
obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.
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Art. 8 - Procedura di ammissione a socio
Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio
deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda
scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in
sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni
dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società
in via generale.
Il consiglio di amministrazione decide sulla
richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal
suo ricevimento
e dispone la comunicazione della deliberazione
all’interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla
comunicazione della delibera, il consiglio provvede
immediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare
il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e
dell’eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l’avvenuto
versamento degli importi dovuti, è disposta l’annotazione della
delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista
la qualità di socio.
Nessun socio può possedere azioni per un valore
nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.
Gli amministratori nella relazione al bilancio
illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all’ammissione di nuovi soci.
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Art. 9 - Diritti e doveri dei soci
I soci, che a norma delle disposizioni precedenti
sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci,
esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
a) intervengono in assemblea ed esercitano il
diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
b) partecipano al dividendo deliberato
dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di
acquisto della qualità di socio e nel caso di
sottoscrizione di
nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni
stesse;
c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei
vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei
limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società
ed imputati alla riserva legale.
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i
regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di
collaborare al buon andamento della Società, operando in modo
significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni
modo gli interessi sociali.
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Art. 10 - Domiciliazione dei soci
I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la
Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si
ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei
soci.
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Art. 11 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde con la morte, col
recesso e con l'esclusione.
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Art. 12 - Morte del socio
In caso di morte del socio, qualora gli eredi non
abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso
del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di
essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato
dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al
rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15.
In pendenza del termine di cui al comma
precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante
comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare
all’assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.
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Art. 13 - Recesso del socio
Oltre che negli altri casi previsti dalla legge,
il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia
concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione
con banche di diversa natura ai sensi dell’art. 36 del Testo
Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i
requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale.
La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto
con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione
che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e
comunicarne gli esiti al socio.
Il socio può altresì richiedere, con le formalità
di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che
nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia
autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad
altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle
deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della
Società.
Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio
di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto
della situazione economica e patrimoniale della Società, deve
deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta.
Il recesso produce effetto dal momento della
comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della
richiesta.
Con riferimento ai rapporti mutualistici il
recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se
comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura
dell’esercizio successivo.
Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non
può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque
effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue
obbligazioni verso la Società.
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Art. 14 - Esclusione del socio
Il consiglio di amministrazione, previo
accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia
l’esclusione dei soci:
- che siano privi dei requisiti di cui all'art.
6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui
alle lett. a) e b) dell'art. 7;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in
primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio
dell'azione di responsabilità nella loro qualità di
amministratori, di sindaci o di direttori.
Il consiglio di amministrazione, con
deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può
altresì escludere dalla Società il socio che:
a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla
Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
b) in relazione a gravi inadempienze, abbia
costretto la Società ad assumere provvedimenti per l’adempimento
delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
c) sia stato interdetto dall’emissione di assegni
bancari;
d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo
del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse
per l’attività della Società, omettendo di operare in
modo significativo con essa.
Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge
l’esclusione del socio è deliberata tenuto conto della
situazione economica e patrimoniale della Società.
Il provvedimento di esclusione è comunicato al
socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il
socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta
convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del
provvedimento impugnato.
Contro l’esclusione il socio può proporre
opposizione al tribunale. |
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Art. 15 - Liquidazione della quota del socio
Il socio receduto o escluso o gli aventi causa
del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore
nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di
sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura
di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da
quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto
limitatamente al socio.
Il pagamento deve essere eseguito entro
centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il
relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in
un conto infruttifero.
Fermo restando quanto previsto dal primo comma,
è comunque vietata la distribuzione di riserve.
Le somme non riscosse entro cinque anni dal
giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società
ed imputate alla riserva legale.
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TITOLO III
Oggetto Sociale – Operatività
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Art. 16 - Oggetto sociale
La Società ha per oggetto la raccolta del
risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa
può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte
le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti,
nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al
raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle
disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza. La Società
svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non
soci.
La Società può emettere obbligazioni e altri
strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni
normative.
La Società, con le autorizzazioni di legge, può
svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per
conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo,
in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in
caso di vendita.
Nell'esercizio dell'attività in cambi e
nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti
derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e
conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i
limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre
offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute,
e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi
derivanti da altre operazioni.
In ogni caso la Società non potrà remunerare gli
strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in
misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi.
La Società potrà assumere partecipazioni nei
limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.
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Art. 17 - Operatività nella zona di competenza
territoriale
La Società assume, nell'ambito della zona di
competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei
confronti dei propri soci.
La previsione di cui al comma precedente è
rispettata quando più del 50% (cinquanta per cento) delle
attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di
rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.
Le attività di rischio assistite da garanzia
rilasciata da un socio della Società sono considerate attività
di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia
personale, esplicita e incondizionata.
Le attività di rischio non destinate ai soci sono
assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o
operanti nella zona di competenza territoriale.
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Art. 18 - Operatività fuori della zona di
competenza territoriale
Una quota non superiore al 5% del totale delle
attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona
di competenza territoriale.
Ai fini di quanto disposto dal comma precedente,
non rientrano nel limite della competenza territoriale le
attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività
prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di
Vigilanza.
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TITOLO IV
PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE – AZIONI
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Art. 19 - Patrimonio
Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva legale;
c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
d) da ogni altra riserva avente destinazione
generica o specifica alimentata da utili netti.
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Art. 20 - Capitale sociale
Il capitale sociale è variabile ed è costituito
da azioni del valore nominale di Euro 2,58 (due virgola
cinquantotto) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di
principio, illimitatamente.
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Art. 21 - Azioni e trasferimento delle medesime
Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non
sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a
non soci senza l'autorizzazione del consiglio di
amministrazione,
che esaminerà preventivamente
la domanda di ammissione dell’aspirante socio nei termini e
con le modalità di cui all’art. 8.
In caso di cessione di azioni fra soci, le parti
contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con
lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e
chiedere le relative variazioni del libro dei soci.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o
vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione
del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare
anticipazioni sulle stesse.
La Società non emette i titoli azionari e la
qualità di socio risulta dall’iscrizione nel libro dei soci.
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Art. 22 - Sovrapprezzo
L’assemblea può determinare annualmente, su
proposta del consiglio di amministrazione, l’importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore
nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
Il sovrapprezzo è imputato all’apposita riserva,
che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle
azioni.
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TITOLO V
ORGANI SOCIALI
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Art. 23 - Organi sociali
Gli organi della Società, ai quali è demandato,
secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni
sociali sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri.
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TITOLO VI
ASSEMBLEA DEI SOCI
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Art. 24 - Convocazione dell'assemblea
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta
l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano i soci
ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di
amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo
indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di
convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da
trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da
pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l’assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In alternativa alla pubblicazione dell’avviso di
convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di
amministrazione può disporre l’invio ai soci dell’avviso di
convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova
dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l’assemblea.
Il consiglio di amministrazione può comunque
disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella
sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o
recapitato ai soci.
L'assemblea può essere indetta in seconda
convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo
quello fissato per la prima convocazione.
Il consiglio di amministrazione deve inoltre
convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta
richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo
dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci
richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al
terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da
trattarsi.
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Art. 25 - Intervento e rappresentanza in
assemblea
Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto
di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta
giorni.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero
delle azioni a lui intestate.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio
persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia
autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La
firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente
autorizzati dal consiglio di amministrazione.
Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
All’assemblea può intervenire
e prendere la parola,
senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione
Locale cui la società aderisce ed un rappresentante della
Federazione Nazionale (Federcasse).
All’assemblea potranno anche intervenire e
prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei
Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le
modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.
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Art. 26 - Presidenza dell'assemblea
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in
caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai
sensi dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da
un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza
anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.
Il presidente ha pieni poteri per la direzione
dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della
regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a
partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia
regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare;
per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i
risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il
presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non
socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione
alla materia oggetto della trattazione.
L'assemblea, su proposta del presidente, nomina
fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non
socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o
quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di
segretario è assunta da un notaio.
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Art. 27 - Costituzione dell'assemblea
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è
validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in
proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi
diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di
almeno un decimo dei soci, se straordinaria.
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Art. 28 - Maggioranze assembleari
L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in
prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei
voti espressi.
La nomina delle cariche sociali avviene a
maggioranza
relativa; le
modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza
dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di
espressione del voto sono disciplinate in un apposito
regolamento approvato dall’assemblea ordinaria su proposta del
consiglio di amministrazione. A parità di voti si
intende eletto il più anziano di età.
Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo
palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle
cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che
l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con
voto palese.
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Art. 29 - Proroga dell'assemblea
Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non
si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere
prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo,
mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità
di altro avviso.
Nella sua successiva seduta, l'assemblea si
costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per
la validità della costituzione e delle deliberazioni
dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.
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Art. 30 - Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una
volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli
altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione
del bilancio di esercizio
e alla determinazione, su proposta del consiglio
di amministrazione, dell’ammontare massimo delle posizioni di
rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in
materia di concentrazione dei rischi, che possono essere assunte
nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15
per cento del patrimonio di vigilanza della banca e, qualora si
tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non
superiore al 5 per cento.
I limiti di cui al comma precedente non si
applicano nel caso di posizioni di rischio assunte nei confronti
delle banche della categoria.
L’assemblea ordinaria, oltre a stabilire i
compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le
politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di
amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati
alla Società da rapporti di lavoro subordinato,
tenendo conto delle linee di
indirizzo formulate dalla Federazione locale cui la Società
aderisce.
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Art. 31 - Verbale delle deliberazioni
assembleari
Le deliberazioni dell’assemblea debbono risultare
da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario
o dal notaio, se nominato a tale incarico.
I verbali delle assemblee vengono trascritti sul
libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del
medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle
adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.
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TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Art. 32 - Composizione del consiglio di
amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto
da 5 a 9 amministratori eletti dall'assemblea
fra i soci, previa determinazione del loro numero.
Non possono essere nominati, e se eletti
decadono:
a)
gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano
stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare
uffici direttivi;
b)
coloro che non siano in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
c)
i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o
dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
d)
i dipendenti della Società
e coloro
che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro;
e)
coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di
controllo di altre banche o di società finanziarie o
assicurative operanti nella zona di competenza territoriale
della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non
opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni
sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in
società finanziarie di sviluppo regionale, in enti
anche di natura societaria
della categoria, in società partecipate,
anche indirettamente, dalla
Società, in consorzi o in cooperative di garanzia;
f)
coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei
sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni
il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere
provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il
cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di
provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o
coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento,
nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della
Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza
operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il
cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della
Società;
g)
coloro che, nei due esercizi precedenti
l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora
essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al
Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per
cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti.
La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e
decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente
costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.
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Art. 33 - Durata in carica degli amministratori.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi
e sono rieleggibili, e scadono alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio
provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice
presidenti designando, in quest’ultimo caso, anche il vicario.
Non può essere nominato presidente, salvo che nel
caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione,
l’amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato
quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.
Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente
statuto, nel regolamento di cui all’art. 28 vengono disciplinate
le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti
criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del
consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di
esperienza, competenza e ricambio del governo della Società.
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Art. 34 - Sostituzione di amministratori
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare,
per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la
maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono,
con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro
sostituzione.
Gli amministratori nominati ai sensi del comma
precedente restano in carica fino alla successiva assemblea;
coloro che sono nominati successivamente
dall’assemblea
assumono l’anzianità del mandato degli
amministratori che hanno sostituito.
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Art. 35 - Poteri del consiglio di amministrazione
Il consiglio è investito di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne
quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di
legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di
amministrazione le decisioni concernenti:
-
l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
-
le decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i soci;
-
la determinazione degli indirizzi generali di
gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della
Società;
-
l’approvazione degli orientamenti strategici,
dei piani industriali e finanziari e delle politiche di
gestione del rischio;
-
la nomina e le attribuzioni del direttore e dei
componenti la direzione;
-
l'approvazione e le modifiche di regolamenti
interni;
-
l'istituzione, il trasferimento e la soppressione
di succursali e la proposta all’assemblea della istituzione o
soppressione di sedi distaccate;
-
l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
-
l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di
immobili;
-
la promozione di azioni giudiziarie ed
amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta
eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
-
le iniziative per lo sviluppo delle condizioni
morali e culturali dei soci nonché per la promozione della
cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
-
la nomina, sentito il collegio sindacale, dei
responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei
rischi, di revisione interna e di conformità;
-
la costituzione del comitato di controllo sulla
responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai
sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il
relativo modello.
È inoltre attribuita al consiglio di
amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino
modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni
normative e che siano in conformità allo statuto tipo della
categoria riconosciuto dalla Banca d’Italia.
Il consiglio di amministrazione, nel rispetto
delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie
attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo
chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della
delega.
In materia di erogazione del credito, poteri
deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo
nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o
in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, e ai
preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. In
caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di
impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare
urgenza, il presidente può rivestire compiti di supplenza, fermo
restando il potere di proposta del direttore.
Fermo restando il rispetto delle forme di legge,
non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o
contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di
natura continuativa o comunque pluriennale con gli
amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti
specificati nell’art. 32, secondo comma, lettera c), o con
società alle quali gli stessi, o le persone di cui all’art. 32,
secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o
indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale
o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora
detti contratti comportino un onere complessivo per la Società
superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in
tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che
rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano con riferimento ai contratti
stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della
categoria.
Il consiglio di amministrazione può conferire a
singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per
il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe
dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella
sua prima riunione.
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Art. 36 - Convocazione del Consiglio di
Amministrazione
Il consiglio di amministrazione è convocato dal
presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese
ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia
fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo
almeno dei componenti del consiglio stesso.
La convocazione è effettuata mediante avviso da
inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica
almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno
prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato
da ciascun amministratore e dai componenti del collegio
sindacale perché vi possano intervenire.
La prima riunione successiva alla nomina del
consiglio di amministrazione è convocata dall’amministratore più
anziano di età.
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Art. 37 - Deliberazioni del consiglio di
amministrazione
Il consiglio è presieduto dal presidente ed è
validamente costituito quando siano presenti più della metà
degli amministratori in carica.
Le riunioni del consiglio si potranno svolgere
anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei
partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che
ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la
trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere,
trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli
argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione
si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che
sarà affiancato da un segretario.
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a
votazione palese.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi
presiede.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione
può intervenire
e prendere
la parola,
senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione
Locale cui la società aderisce ed un rappresentante della
Federazione Nazionale (Federcasse).
Alle riunioni potranno anche intervenire e
prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei
Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le
modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.
Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere
consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria,
le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il
consenso del consiglio, da altro dipendente.
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Art. 38 - Verbale delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione
Delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito
libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo
sostituisce e dal segretario.
Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo,
dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni
del consiglio e delle deliberazioni assunte.
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Art. 39 - Compenso degli amministratori
Gli amministratori hanno diritto, oltre al
compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.
La remunerazione degli amministratori investiti
di particolari cariche statutariamente previste è determinata
dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale.
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Art. 40 - Presidente del consiglio di
amministrazione
Il presidente del consiglio di amministrazione
promuove l’effettivo funzionamento del governo societario,
garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti
della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati.
Egli presiede l’assemblea dei soci, convoca e presiede il
consiglio di amministrazione,
e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte
all’ordine del giorno vengano fornite ai componenti del
consiglio.
Al presidente del consiglio di amministrazione
spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi
e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.
Nell’ambito dei poteri di rappresentanza,
il presidente consente ed autorizza la cancellazione di
privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le
annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione
di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di
operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla
Società quando il credito sia integralmente estinto.
In caso di assenza o di impedimento, il
presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente
e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello
vicario. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il
presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.
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TITOLO VIII
COMITATO ESECUTIVO
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Art. 41 - Composizione e funzionamento del
comitato esecutivo
Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque
componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo
stesso consiglio.
Il comitato sceglie tra i suoi membri il
presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati
dal consiglio.
Il direttore ha, di norma, il potere di proposta
in seno al comitato.
Le riunioni sono convocate con le modalità di cui
all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a
maggioranza dei presenti e con l’espressione di almeno due voti
favorevoli.
Le riunioni del comitato si potranno svolgere
anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei
partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che
ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la
trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere,
trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli
argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione
si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che
sarà affiancato da un segretario.
Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto
previsto dall'art. 38.
Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.
Fermo restando quanto previsto dall’ultimo comma
dell’art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di
amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi,
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le
loro dimensioni o caratteristiche.
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TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE
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Art. 42 - Composizione del collegio sindacale
L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci
effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I
sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della loro carica; l’assemblea ne
fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro
ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'esercizio delle funzioni.
Non può essere nominato presidente, salvo che nel
caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco
effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni
di sindaco effettivo di una banca.
I sindaci sono rieleggibili,
con i limiti di seguito
specificati.
Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva
carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del
collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente
effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati
consecutivi.
Agli effetti del computo del numero dei mandati
le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio
sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere
rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come
sindaco effettivo e presidente del collegio.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco
e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a)
gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono
stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare
uffici direttivi;
b)
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
delle società da questa controllate, delle società che la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c)
coloro che sono legati alla Società o alle società da questa
controllate o alle società che la controllano o a quelle
sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un
rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera
retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che
ne compromettano l’indipendenza;
d)
coloro che non siano in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
e)
i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con
dipendenti della Società e l’amministratore o il sindaco in
altra banca o società finanziaria operante nella zona di
competenza della Società, salvo che si tratti di società
finanziarie di partecipazione, di enti
anche di natura societaria
della categoria, di società partecipate, di consorzi
o di cooperative di garanzia;
f)
coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi
provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione,
direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata
sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70
ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di
ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei
relativi provvedimenti;
g)
coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel
mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.
Non possono essere stipulati contratti di appalto
di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura
di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i
componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli
stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura
superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la
carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche
rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il
secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con
riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura
societaria, della categoria.
I sindaci non possono assumere cariche in organi
diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo
bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle
quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una
partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di
vigilanza.
Se viene a mancare il presidente del collegio
sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più
anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.
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Art. 43 - Compiti e poteri del collegio
sindacale
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza
della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
Può chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari
e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di
controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle
funzioni e strutture di controllo interne.
Il collegio adempie agli obblighi di cui
all’articolo 52 del D.Lgs. 385/93.
Il collegio segnala al consiglio di
amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate,
richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica
nel tempo l’efficacia.
Il collegio viene sentito in merito alle
decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni
di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali
dell’architettura complessiva del sistema dei controlli.
I verbali ed atti del collegio sindacale debbono
essere firmati da tutti gli intervenuti.
Il collegio sindacale può avvalersi della
collaborazione della Federazione Locale e/o Nazionale.
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Art. 44 – Controllo contabile
Il controllo contabile sulla Società è esercitato
da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti
nel registro istituito presso il Ministero di giustizia,
nominati dall’assemblea.
Il collegio sindacale valuta l’adeguatezza e la
funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi
sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta
rappresentazione dei fatti aziendali.
Al revisore esterno si estendono gli obblighi di
cui all’articolo 52 del D.Lgs. 385/93.
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TITOLO X
ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ
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Art. 45 - Assunzione di obbligazioni da parte
degli esponenti aziendali.
Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne
svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di
qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente
o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione
del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità e con il
voto favorevole di tutti i componenti
del collegio sindacale fermi restando gli obblighi previsti dal
codice civile in materia di interessi degli amministratori.
Restano fermi i limiti e i divieti previsti
nell’articolo 35, sesto comma, e nell’articolo 42, settimo
comma.
Per le erogazioni di credito nonché per le
obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di
compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente,
soggetti che intrattengono con i componenti del collegio
sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema
di interessi degli amministratori si applicano anche ai
componenti del collegio sindacale.
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TITOLO XI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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Art. 46 - Composizione e funzionamento del
collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri è un organo interno
della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria
composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e
società.
Esso è composto di tre membri effettivi e due
supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, che provvede
alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato
dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono
nominati dall'assemblea, ai sensi dell’art. 28, secondo comma.
I probiviri restano in carica per tre esercizi e
sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente,
salvo il rimborso delle spese.
Sono devolute al collegio dei probiviri le
controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso
di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la
risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i
soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla
interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello
statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o
concernenti comunque i rapporti sociali.
Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere
proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
dell'atto che determina la controversia; la decisione del
collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla
presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di
aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si
pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta.
Il collegio dei probiviri decide secondo equità e
senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono
assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del
ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare
la questione.
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TITOLO XII
DIRETTORE
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Art. 47 - Compiti e attribuzioni del direttore
Il direttore è il capo del personale.
Non può essere
nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il
quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei
dipendenti della Società.
Il direttore ha il potere di proposta in materia
di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e
licenziamento del personale;
egli non può proporre
l’assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti
della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità,
entro il secondo grado.
Il direttore prende parte con parere consultivo
alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di
proposta in materia di erogazione del credito.
Il direttore prende parte altresì alle riunioni
del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta
per le delibere del comitato esecutivo medesimo.
Il direttore dà esecuzione alle delibere
degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue
gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle
operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le
indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la
conduzione unitaria della Società e l’efficacia del sistema dei
controlli interni.
In caso di assenza o impedimento, il direttore è
sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori,
prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina,
di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte
dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.
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TITOLO XIII
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE
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Art.48 - Rappresentanza e firma sociale
La rappresentanza attiva e passiva della Società
di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale
che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e
revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 40,
al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo
sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del presidente
del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai
sensi del presente statuto, il direttore consente ed autorizza
la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e
postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni
e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia
sussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti
ipotecari e fondiari stipulati dalla Società quando il credito
sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del
direttore fa prova dell'assenza o impedimento del presidente del
consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi
del presente statuto.
La rappresentanza della Società e la firma
sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di
amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al
direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente,
per categorie di atti.
Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce
mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di
determinati atti o categorie di atti.
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TITOLO XIV
BILANCIO - UTILI – RISERVE
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Art. 49 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di
amministrazione procede alla redazione del bilancio e della
relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità
alle previsioni di legge.
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Art. 50 - Utili
L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito
come segue:
a) una quota non inferiore al settanta per cento
alla formazione o all'incremento della riserva legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con
le modalità previste dalla legge;
gli utili eventualmente residui potranno essere:
c) destinati all'aumento del valore nominale
delle azioni, secondo le previsioni di legge;
d) assegnati ad altre riserve o fondi ;
e) distribuiti ai soci, purché in misura non
superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato;
f) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in
base alle disposizioni contenute
nell’articolo
51.
La quota di utili eventualmente ancora residua è
destinata a fini di beneficenza o mutualità.
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Art. 51 - Ristorni
L’assemblea, su proposta del consiglio di
amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire
l’equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da
riconoscere ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità
dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal
numero di azioni da loro possedute.
Esso è corrisposto a valere sull’utile
d’esercizio e in conformità a quanto previsto
dall’art. 50,
dalle disposizioni di Vigilanza e dall’apposito regolamento
approvato dall’assemblea.
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TITOLO XV
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
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Art. 52 - Scioglimento e liquidazione della
Società
In caso di scioglimento della Società, l’intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
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TITOLO XVI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Art. 53 - Disposizioni transitorie
I divieti e i limiti introdotti agli articoli 32,
33, 35 e 42 si applicano e si iniziano a computare a partire
dalla scadenza del mandato di amministratori e sindaci in corso
al momento dell’adozione delle medesime previsioni.
La disposizione del primo comma dell’art. 32,
relativa al numero massimo degli amministratori, si applica a
partire dalla scadenza del secondo mandato successivo a quello
in corso al momento dell’adozione della medesima previsione.
La disposizione della lettera f) di cui al
secondo comma dell’art. 32 si applica a partire dalla scadenza
delle cariche ricoperte presso le istituzioni ivi menzionate al
momento dell’adozione della medesima previsione.
Qualora, al momento dell’adozione della
disposizione di cui al primo comma dell’art. 30, sussistano
posizioni di rischio che superino i limiti nello stesso sanciti,
tali posizioni devono essere ricondotte nei limiti previsti nel
termine di due anni. |
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