| Home > News > Decreto Legge 201 del 06 dicembre 2011 | ||
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AVVISO IMPORTANTE ALLA CLIENTELA |
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Si informa la spettabile clientela che, con la conversione del Decreto Legge n. 201 del 06 dicembre 2011 intervenuta con la legge 23 dicembre 2011 n.214, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231[1]. Nello specifico, il limite dei 2.500,00 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000,00 euro. Pertanto, a partire dal 06 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro. Inoltre, a decorrere da tale data devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 1.000,00 euro. Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è ora di 1.000,00 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), ed il loro trasferimento mediante girata non è subordinato all’apposizione del codice fiscale del girante a pena di nullità della girata. Infine, a partire dal 06 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 1.000,00 euro. Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2012[1] In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 300, S.O. n. 276 del 27 dicembre 2011.
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