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Per poter partecipare alla vita sociale basta presentare una semplice richiesta di ammissione a socio,
indirizzandola al Consiglio di Amministrazione della Banca.
I moduli di domanda sono a tua disposizione presso i nostri
sportelli, dove i nostri
collaboratori potranno assisterti ed illustrarti al meglio tutte le
prerogative dell' "essere Socio".
Diventare socio della BCC dell'Alto Reno significa
condividerne i valori della solidarietà e del localismo, promuoverne l'immagine e lo spirito, partecipare
ai vantaggi che la sua attività crea per tutta la comunità di riferimento.
Estratto dello Statuto Sociale:
Soci
Art. 6
Ammissibilità a socio
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le
società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le
associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via
continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione
della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità
operative. É fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che
comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente. I soci
diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona
fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli;
qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla
Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata. I
rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai
sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti
ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle
cariche sociali.
Art. 7
Limitazioni all’acquisto della qualità di socio
Non possono far parte della Società i soggetti che: a) siano interdetti,
inabilitati, falliti; b) non siano in possesso dei requisiti determinati
ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; c) svolgano, a giudizio
del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la
Società; d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione,
inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest’ultima ad atti
giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi
confronti.
Art.8
Procedura di ammissione a socio Per l'ammissione a socio
L'aspirante socio deve presentare al consiglio di
amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle
azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e
dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla
Società in via generale. Il consiglio di amministrazione decide sulla
richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo
ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento
integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell’eventuale
sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all’interessato
della delibera di ammissione e all’annotazione di quest’ultima nel libro
dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione
predetta. Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale
complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Gli amministratori
nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni
assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 9
Diritti e doveri dei soci
I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi
nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e
patrimoniali e: a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di
voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25; b) partecipano al dividendo
deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di
acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a
quello successivo al pagamento delle azioni stesse; c) hanno diritto di
usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri
soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni
sociali. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui
divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla
riserva legale. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i
regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al
buon andamento della Società, operando con essa, partecipando
all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.
Art. 10
Domiciliazione dei soci
I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni
effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati
all'indirizzo risultante dal libro dei soci. |