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Il nuovo regolamento assembleare

Oltre al nuovo statuto nel corso dell'assemblea dei Soci del 19 novembre 2011 i soci dovranno esprimersi anche sull'adozione del nuovo regolamento assembleare.

 

Riportiamo il testo integrale del nuovo Regolamento, ricordando che i nostri uffici sono a disposizione per ogni necessità.

 

 

 

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO RENO

 

 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1.        Il presente regolamento disciplina i lavori dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l’elezione delle cariche sociali della Banca.

 

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA

 

Articolo 2 (Contenuto dell’avviso di convocazione)

1.        L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno dell’assemblea. Se si intende modificare un articolato, l’avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

2.                    All’avviso di convocazione può essere eventualmente allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all’ordine del giorno.

3.        Il modulo di delega allegato all’avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

4.        Presso le succursali della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio. Di questo deposito si deve fare menzione nell’avviso di convocazione. 

 

Articolo 3 (Luogo e tempo dell’adunanza)

1.        L’assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, scelto preferibilmente all’interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

 

2.        In considerazione delle materie da trattare l’ora dell’adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un’adeguata discussione assembleare.

 

Articolo 4 (Pubblicità dell’avviso di convocazione)

1.        L’avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all’indirizzo risultante dalla scheda anagrafica almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell’assemblea dei soci.

 

2.        L’avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Banca.

 

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA

 

Articolo 5 (Deleghe di voto)

1.        In conformità al disposto del terzo comma dell’art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca e  i preposti alle succursali  della Banca.

2.        L’autentica delle deleghe potrà avvenire sino all’apertura dei lavori assembleari.

 

 

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

 

Articolo 6 (Legittimazione all’intervento in assemblea)

1.        Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell’adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

 

2.        Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse), un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce ed un rappresentante del Fondo di garanzia dei Depositanti..

 

3.        Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell’assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell’assemblea.

 

Articolo 7 (Verifica dei partecipanti all’assemblea)

1.        La verifica della legittimazione alla partecipazione in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell’adunanza, almeno un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio dell’assemblea, salvo diverso termine stabilito nell’avviso di convocazione.

 

2.        L’incaricato, verificata la legittimazione alla partecipazione, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento. 

 

3.        Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l’orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli; costui appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome.

 

4.        In caso di contestazione sulla legittimazione alla partecipazione o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell’assemblea.

 

5.        Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione  non possono essere utilizzati nel luogo dell’adunanza.

 

 

Articolo 8 (Presidente dell’assemblea)

1.        All’ora fissata nell’avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione assume la presidenza dell’assemblea. In caso di sua assenza o di impedimento la presidenza è assunta da chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 40 dello statuto e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall’assemblea medesima presieduta da tale incombenza dal socio più anziano.

 

2.        Il Presidente è assistito da un Segretario nominato su sua proposta dall’assemblea anche tra i non soci.

 

3.        In caso di assemblea straordinaria il verbale viene redatto da un Notaio.

 

4.        Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

 

5.        Nel corso dell’adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

 

6.        Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell’adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

 

7.        Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio dei diritti da parte dei soci partecipanti all’assemblea.

 

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1.        Il presidente dell’assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l’assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l’assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l’assemblea entro trenta giorni.

 

2.        Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l’eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

 

3.        Il socio che esce dal luogo dell’adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall’assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnate le proprie schede, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

 

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1.        Il presidente, accertata la regolare costituzione dell’assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell’intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

 

2.        L’assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori minimo di tre.

 

3.        Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

 

4.        Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell’apertura della discussione sulle materie elencate nell’ordine del giorno. Nel porre in discussione gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello contenuto nella convocazione, dopo approvazione dell’assemblea. Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, i Sindaci, il Direttore, i consulenti o chiunque a ciò autorizzato dal Presidente, illustrano gli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

5.        Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell’avviso di convocazione.

 

 

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1.      Il presidente dell’assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell’ordine del giorno e le proposte sottoposte all’approvazione dell’assemblea. 

 Articolo 12 (Discussione)

1.      Il presidente dell’assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla. 

2.      Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiari chiusa la relativa discussione.  Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l’oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola. 

3.      Ogni socio può svolgere il proprio intervento su ciascun punto dell’ordine del giorno per la durata massima di cinque minuti; trascorso tale tempo il Presidente può invitare l’oratore a concludere entro i cinque minuti successivi. Coloro che siano già intervenuti nella discussione possono prendere nuovamente la parola per la durata massima di cinque minuti. In sede di secondo intervento il Presidente concede la parola nello stesso ordine già seguito per il primo intervento. 

4.       Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento. 

5.      Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.  

 

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

 

sezione prima – disposizioni comuni

 

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1.        Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell’art. 8.

 

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1.        Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un’idonea organizzazione.

 

2.        Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l’intero l’articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

 

3.        Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

 

4.        Qualora in un’unica assemblea si debba procedere alle nomine di più organi sociali, ai soci verranno fornite tante schede di diverso colore pari alle nomine da effettuare. In particolare:

1)        scheda relativa alla votazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2)        scheda relativa alla votazione del Presidente del Collegio Sindacale, dei due Sindaci effettivi e dei due Sindaci Supplenti;

3)        scheda relativa alla votazione dei due componenti effettivi e dei due componenti supplenti del Collegio dei Probiviri.

 

5.        Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

 

6.        Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

 

SEZIONE SECONDA - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

 

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1.        Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

 

2.        Entro la fine di febbraio dell’anno in cui l’assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali  un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

 

3.        Conformemente al primo comma dell’art. 32 dello statuto nell’anno precedente quello nel quale si deve eleggere la totalità delle cariche sociali, l’assemblea determina il numero degli amministratori da nominare.

 

 

Articolo 16 (Presentazione delle liste orientamento)

1.        Eventuali liste di orientamento, contenenti un numero di nominativi aspiranti alle cariche sociali uguali al numero delle cariche da ricoprire, con l’indicazione del nome e cognome degli stessi aspiranti e delle cariche da attribuire a ciascun nominativo, possono essere presentate al Consiglio di Amministrazione entro le ore 12 (dodici) dell’ottavo giorno antecedente la prima convocazione dell’assemblea, sottoscritte da almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità delle liste di orientamento . Tali liste sono puramente indicative, nel senso che non vincolano il voto del socio né ai nominativi proposti, né all’eventuale carica da attribuire a ciascun nominativo. Delle liste presentate sarà data adeguata pubblicità, tramite affissione delle stesse, assieme all’elenco di tutti i soci con diritto di voto, oltre che nei locali della sede della banca, anche presso i locali di svolgimento dell’assemblea per tutta la durata della stessa, perché ognuno ne possa prendere visione. In presenza di più liste d’orientamento, i nominativi proposti, con le relative indicazioni di carica, verranno unificati in un unico documento, in ordine alfabetico e numerati progressivamente. Anche la lista unificata ha il valore di cui al comma 2° del presente artico lo. Il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una propria lista senza le formalità previste dal comma primo del presente articolo.

 

2.        I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l’eventuale indicazione di più liste di candidati, di quelli proposti dal consiglio di amministrazione e di quelli candidatisi come membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, sindaco effettivo o supplente, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell’organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».

 

 

Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1.        L’elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Banca e pubblicato sull’eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet.

 

2.        Ciascun socio candidato può visionare od ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

 

Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore)

1.        Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da 90 giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto, nonché i requisiti previsti dal successivo art.22. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

 

2.        Non può candidarsi l’amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato triennale almeno 5 corsi formativi organizzati annualmente dalla Federazione Regionale per gli organi apicali. Per gli amministratori al primo mandato la partecipazione ai corsi formativi nel triennio è aumentata a 7 corsi.

 

3.        Al fine di favorire una composizione dell’organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il consiglio di amministrazione e i soci presenteranno  candidati che non abbiano già ricoperto la carica di amministratore presso la società per 3  mandati consecutivi. In ogni caso non è possibile essere candidati quando si siano raggiunti i 5  mandati  complessivi come amministratore.

 

 

Articolo 19 (Modalità di votazione)

1.        L’elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l’assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l’elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, presentatisi anche in assemblea, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.

 

2.        Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non candidatesi entro il termine previsto nel primo comma dell’art. 16 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.

 

3.        Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

 

4.        Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l’individuazione univoca della volontà del votante.

 

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

 

Articolo 20 (Scrutinio)

1.        Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un’idonea organizzazione.

 

2.        Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall’assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell’assemblea.

 

3.        In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e

4.        quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

 

5.        La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l’accettazione dell’incarico entro tre giorni lavorativi dalla  comunicazione della deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

 

 

Articolo 21 (Proclamazione)

1.        Il presidente proclama il risultato della votazione.

 

2.        Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.

 

Articolo 22 – Incompatibilità

 

1.        In caso di incompatibilità che verificassero ai sensi dell’art. 32 e 42 dello Statuto, nonché ai sensi di qualsivoglia legge e/o regolamento applicabile a tale materia, verrà eletto colui che, fra i non eletti, ha riportato il maggior numero di voti validi; in caso di parità, il più anziano di età.

 

Articolo 23 – Limite al cumulo delle cariche

 

1.        Il presente articolo disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

2.        Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

a) Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.

b) Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di amministratore esecutivo.

c) Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

d) Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all’ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di effettuare

una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.

e) Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell’interesse della Banca e invita l’amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

f) In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l’amministratore informa il Consiglio di Amministrazione.

g) In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all’assemblea determinazioni al riguardo.

h) Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

i) L’approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell’assemblea ordinaria dei soci.

l) La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell’assemblea.

 

Articolo 24 - Contemporaneità di carica

1.        Nel caso di contemporanea elezione di uno stesso nominativo a più organi sociali, il soggetto interessato dovrà immediatamente esercitare l’opzione fra le cariche, mediante dichiarazione resa al Presidente dell’assemblea o, nel caso di assenza dell’interessato stesso, al Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notizia delle nomine, a pena di decadenza.

2.        La carica vacante verrà ricoperta da colui che, fra i non eletti, abbia riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità fra due o più soggetti, la carica sarà occupata dal più anziano di età.

 

CAPO VIII – CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

 

Articolo 25 (Chiusura dei lavori)

1.        Una volta trattate tutte le materie indicate nell’ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l’adunanza.

 

2.        Il presidente può altresì dichiarare chiusa l’adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell’art. 8, riscontra l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

 

3.        In caso di proroga dell’assemblea ai sensi dell’art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell’assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

 

Articolo 26 (Pubblicità dei lavori)

1.        Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall’avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

 

2.        Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

 

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 27 (Modificazioni del regolamento)

1.        Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

 

2.        Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

 

       

Articolo 28 (Pubblicità del regolamento)

·         Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale  presso le succursali  della Banca e sul sito istituzionale internet.

 

·         Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell’assemblea dei soci.