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CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento
disciplina i lavori dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei
soci e l’elezione delle cariche sociali della Banca.
CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL
GIORNO DELL’ASSEMBLEA
Articolo 2 (Contenuto dell’avviso di
convocazione)
1. L’avviso di convocazione deve
contenere l’ordine del giorno dell’assemblea. Se si intende
modificare un articolato, l’avviso deve indicare le disposizioni
di cui si propone la modifica.
2. All’avviso di
convocazione può essere eventualmente allegata una informativa
ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la
illustrazione dei punti all’ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato
all’avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito
rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare
firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del
delegato.
4. Presso le succursali della Banca
deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito
presso la sede sociale è obbligatorio. Di questo deposito si
deve fare menzione nell’avviso di convocazione.
Articolo 3 (Luogo e tempo
dell’adunanza)
1. L’assemblea dei soci è convocata
presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell’avviso
di convocazione, scelto preferibilmente all’interno delle
Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere
idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole
previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori
assembleari.
2. In considerazione delle materie
da trattare l’ora dell’adunanza deve essere fissata in modo da
facilitare la partecipazione ed assicurare un’adeguata
discussione assembleare.
Articolo 4 (Pubblicità dell’avviso di
convocazione)
1. L’avviso di convocazione e i
suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od
elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio
avente il diritto di intervento in assemblea, all’indirizzo
risultante dalla scheda anagrafica almeno quindici giorni prima
di quello fissato per la prima convocazione dell’assemblea dei
soci.
2. L’avviso di convocazione è
altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle
succursali della Banca.
CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA
Articolo 5 (Deleghe di voto)
1. In conformità al disposto del
terzo comma dell’art. 25 dello statuto il Consiglio di
Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di
voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore
della Banca e i preposti alle succursali della Banca.
2. L’autentica delle deleghe potrà
avvenire sino all’apertura dei lavori assembleari.
CAPO IV – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
Articolo 6 (Legittimazione
all’intervento in assemblea)
1. Possono intervenire e hanno
diritto di voto coloro che, il giorno dell’adunanza assembleare,
risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altresì i
sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse),
un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce
ed un rappresentante del Fondo di garanzia dei Depositanti..
3. Possono infine intervenire gli
altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal
consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da
trattare, o dal presidente dell’assemblea per lo svolgimento dei
lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare
alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati
dal presidente dell’assemblea.
Articolo 7 (Verifica dei partecipanti
all’assemblea)
1. La verifica della legittimazione
alla partecipazione in assemblea ha inizio, nel luogo di
svolgimento dell’adunanza, almeno un’ora prima dell’orario
fissato per l’inizio dell’assemblea, salvo diverso termine
stabilito nell’avviso di convocazione.
2. L’incaricato, verificata la
legittimazione alla partecipazione, consegna in via definitiva
al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da
costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che
il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per
delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un
cartellino di riconoscimento.
3. Gli incaricati devono annotare
in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico,
l’orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede
consegnategli; costui appone poi la propria firma nel registro,
in corrispondenza del proprio nome.
4. In caso di contestazione sulla
legittimazione alla partecipazione o sul numero di voti
esercitabili decide il presidente dell’assemblea.
5. Apparecchi fotografici o video o
similari, nonché strumenti di registrazione non possono essere
utilizzati nel luogo dell’adunanza.
Articolo 8 (Presidente dell’assemblea)
1. All’ora fissata nell’avviso di
convocazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione
assume la presidenza dell’assemblea. In caso di sua assenza o di
impedimento la presidenza è assunta da chi lo sostituisce ai
sensi dell’art. 40 dello statuto e, in caso di impedimento anche
di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio
ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata
dall’assemblea medesima presieduta da tale incombenza dal socio
più anziano.
2. Il Presidente è assistito da un
Segretario nominato su sua proposta dall’assemblea anche tra i
non soci.
3. In caso di assemblea
straordinaria il verbale viene redatto da un Notaio.
4. Il presidente, nel dirigere i
lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione
del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di
opinioni.
5. Nel corso dell’adunanza il
presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve
periodo, motivando la relativa decisione.
6. Il presidente, previo
avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo
dell’adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari,
chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
7. Il presidente può adottare
qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire
il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio dei
diritti da parte dei soci partecipanti all’assemblea.
Articolo 9 (Verifica del quorum
costitutivo)
1. Il presidente dell’assemblea,
appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento
del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è
raggiunto, il presidente dichiara l’assemblea validamente
costituita; altrimenti rinvia l’assemblea ad altra convocazione;
in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum
costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo
avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché
costoro convochino nuovamente l’assemblea entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum
costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori
l’eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero
di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo
dell’adunanza si considera comunque presente, a meno che costui
abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la
propria uscita dall’assemblea; in tal caso gli incaricati
registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una
volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnate le
proprie schede, può richiedere di essere riammesso ai lavori
assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.
Articolo 10 (Apertura dei lavori)
1. Il presidente, accertata la
regolare costituzione dell’assemblea, dichiara aperti i lavori,
rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e
dando notizia dell’intervento in assemblea di soggetti diversi
dai soci.
2. L’assemblea, su proposta del suo
presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il
segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di
scrutatori minimo di tre.
3. Il segretario e il notaio
possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi
di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la
predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità
di votazione e di scrutinio e prima dell’apertura della
discussione sulle materie elencate nell’ordine del giorno. Nel
porre in discussione gli argomenti all’ordine del giorno, il
Presidente può seguire un ordine diverso da quello contenuto
nella convocazione, dopo approvazione dell’assemblea. Il
Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, i Sindaci, il
Direttore, i consulenti o chiunque a ciò autorizzato dal
Presidente, illustrano gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
5. Il presidente può altresì
disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al
termine della discussione su ciascuna materia corrispondente
oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle
materie indicate nell’avviso di convocazione.
CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE
Articolo 11 (Illustrazione delle
materie da trattare)
1. Il presidente dell’assemblea o le
persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le
materie elencate nell’ordine del giorno e le proposte sottoposte
all’approvazione dell’assemblea.
Articolo 12 (Discussione)
1. Il presidente dell’assemblea
regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a
chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una
sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in
discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e
formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata
secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può
essere avanzata fino a quando il presidente non dichiari chiusa
la relativa discussione. Prima della scadenza del termine
stabilito, il presidente invita l’oratore a concludere e,
scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non
autorizzato, può togliergli la parola.
3. Ogni socio può svolgere il proprio
intervento su ciascun punto dell’ordine del giorno per la durata
massima di cinque minuti; trascorso tale tempo il Presidente può
invitare l’oratore a concludere entro i cinque minuti
successivi. Coloro che siano già intervenuti nella discussione
possono prendere nuovamente la parola per la durata massima di
cinque minuti. In sede di secondo intervento il Presidente
concede la parola nello stesso ordine già seguito per il primo
intervento.
4. Il presidente risponde
normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso
argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte
le materie indicate nell’ordine del giorno, il presidente
dichiara chiusa la discussione.
CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI
sezione prima – disposizioni comuni
Articolo 13 (Operazioni preparatorie)
1. Il presidente, prima di dare
inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del
quarto comma dell’art. 8.
Articolo 14 (Organizzazione della
votazione)
1. Il presidente soprintende alle
votazioni, predisponendo un’idonea organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione
prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di
amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono
approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano
in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo
alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi
alternativi il presidente mette in votazione prima il testo
proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente,
gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo
diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il
presidente pone in votazione l’intero l’articolato dopo averne
verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione
sono votate in modo palese, con controprova.
4. Qualora in un’unica assemblea si
debba procedere alle nomine di più organi sociali, ai soci
verranno fornite tante schede di diverso colore pari alle nomine
da effettuare. In particolare:
1) scheda relativa alla votazione
dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2) scheda relativa alla votazione
del Presidente del Collegio Sindacale, dei due Sindaci effettivi
e dei due Sindaci Supplenti;
3) scheda relativa alla votazione
dei due componenti effettivi e dei due componenti supplenti del
Collegio dei Probiviri.
5. Il socio dissenziente od
astenuto deve comunicare la propria identità al segretario
durante o subito dopo la votazione.
6. Una volta votate tutte le
proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le
votazioni.
SEZIONE SECONDA - ELEZIONE DELLE CARICHE
SOCIALI
Articolo 15 (Diritto di candidarsi)
1. Ogni socio ha il diritto di
candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i
relativi requisiti.
2. Entro la fine di febbraio
dell’anno in cui l’assemblea deve eleggere la totalità delle
cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede
sociale e, ove presenti, nelle sue succursali un avviso
contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.
3. Conformemente al primo comma
dell’art. 32 dello statuto nell’anno precedente quello nel quale
si deve eleggere la totalità delle cariche sociali, l’assemblea
determina il numero degli amministratori da nominare.
Articolo 16 (Presentazione delle liste
orientamento)
1. Eventuali liste di orientamento,
contenenti un numero di nominativi aspiranti alle cariche
sociali uguali al numero delle cariche da ricoprire, con
l’indicazione del nome e cognome degli stessi aspiranti e delle
cariche da attribuire a ciascun nominativo, possono essere
presentate al Consiglio di Amministrazione entro le ore 12
(dodici) dell’ottavo giorno antecedente la prima convocazione
dell’assemblea, sottoscritte da almeno il dieci per cento dei
soci aventi diritto al voto. Il consiglio di amministrazione
accerta la regolarità delle liste di orientamento . Tali liste
sono puramente indicative, nel senso che non vincolano il voto
del socio né ai nominativi proposti, né all’eventuale carica da
attribuire a ciascun nominativo. Delle liste presentate sarà
data adeguata pubblicità, tramite affissione delle stesse,
assieme all’elenco di tutti i soci con diritto di voto, oltre
che nei locali della sede della banca, anche presso i locali di
svolgimento dell’assemblea per tutta la durata della stessa,
perché ognuno ne possa prendere visione. In presenza di più
liste d’orientamento, i nominativi proposti, con le relative
indicazioni di carica, verranno unificati in un unico documento,
in ordine alfabetico e numerati progressivamente. Anche la lista
unificata ha il valore di cui al comma 2° del presente artico
lo. Il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una
propria lista senza le formalità previste dal comma primo del
presente articolo.
2. I cognomi ed i nomi dei
candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con
l’eventuale indicazione di più liste di candidati, di quelli
proposti dal consiglio di amministrazione e di quelli
candidatisi come membro del consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale, sindaco effettivo o supplente, proboviro
effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i
candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati
personali individuati in accordo con gli interessati. Nella
scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote
corrispondente al numero massimo di componenti dell’organo da
eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente
avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle
indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome
di queste persone negli appositi spazi in bianco».
Articolo 17 (Pubblicazione dei
nominativi dei candidati)
1. L’elenco di tutti i candidati è
affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti,
nelle succursali della Banca e pubblicato sull’eventuale sito
istituzionale della Banca nella rete Internet.
2. Ciascun socio candidato può
visionare od ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad
intervenire all’assemblea chiamata ad eleggere le cariche
sociali.
Articolo 18 (Requisiti per candidarsi
come amministratore)
1. Si possono candidare alla carica
di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei
soci da 90 giorni ed aventi i requisiti di professionalità,
onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo
statuto, nonché i requisiti previsti dal successivo art.22. Se
la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo
di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può
derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati
individuati in accordo con tale Fondo.
2. Non può candidarsi
l’amministratore uscente che non ha partecipato durante il
proprio mandato triennale almeno 5 corsi formativi organizzati
annualmente dalla Federazione Regionale per gli organi apicali.
Per gli amministratori al primo mandato la partecipazione ai
corsi formativi nel triennio è aumentata a 7 corsi.
3. Al fine di favorire una
composizione dell’organo rispondente alle esigenze di
esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il
consiglio di amministrazione e i soci presenteranno candidati
che non abbiano già ricoperto la carica di amministratore presso
la società per 3 mandati consecutivi. In ogni caso non è
possibile essere candidati quando si siano raggiunti i 5
mandati complessivi come amministratore.
Articolo 19 (Modalità di votazione)
1. L’elezione del consiglio di
amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei
probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia
l’assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con
la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l’elezione di
tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso,
il presidente pone in votazione i singoli candidati,
presentatisi anche in assemblea, iniziando da quelli proposti
dal consiglio di amministrazione uscente.
2. Il voto è espresso apponendo una
croce a fianco dei candidati prescelti, oppure scrivendo negli
appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non
candidatesi entro il termine previsto nel primo comma dell’art.
16 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.
3. Le schede riportanti un numero
di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono
altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di
votazione segreta.
4. Sono nulli i voti espressi in
modo da non consentire l’individuazione univoca della volontà
del votante.
CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E
PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Articolo 20 (Scrutinio)
1. Il presidente soprintende allo
scrutinio, predisponendo un’idonea organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai
soli scrutatori nominati dall’assemblea ed è visibile dai soci
presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il
presidente dell’assemblea.
3. In caso di votazione per alzata
di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e
4. quelli esprimibili dagli
astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati
maggioritari.
5. La persona non candidatasi, se
eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca
l’accettazione dell’incarico entro tre giorni lavorativi dalla
comunicazione della deliberazione di nomina; in mancanza, si
intende nominato il primo dei non eletti.
Articolo 21 (Proclamazione)
1. Il presidente proclama il
risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche
sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.
Articolo 22 – Incompatibilità
1. In caso di incompatibilità che
verificassero ai sensi dell’art. 32 e 42 dello Statuto, nonché
ai sensi di qualsivoglia legge e/o regolamento applicabile a
tale materia, verrà eletto colui che, fra i non eletti, ha
riportato il maggior numero di voti validi; in caso di parità,
il più anziano di età.
Articolo 23 – Limite al cumulo delle
cariche
1. Il presente articolo disciplina,
in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca
d’Italia in materia di organizzazione e governo societario delle
banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o
sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non
operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in
altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del
presente regolamento, che può essere assunto da un
amministratore della Banca.
2. Sono escluse dal calcolo del
cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società
operanti nel settore della cooperazione di credito, in società
finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di
sviluppo regionale, in enti della categoria, in società
partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.
a) Un amministratore esecutivo, oltre alla
carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10
incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui
non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.
b) Un amministratore non esecutivo, oltre
alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15
incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui
non più di 7 incarichi di amministratore esecutivo.
c) Ai fini di quanto stabilito dai
precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si
intendono i consiglieri che non sono membri del comitato
esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo
svolgimento di funzioni gestionali.
d) Al fine del cumulo degli incarichi di
cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie,
bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza
territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni
rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25
milioni di euro, in base all’ultimo bilancio approvato. È fatta
comunque salva la possibilità per il Consiglio di
Amministrazione di effettuare
una diversa valutazione, tenendo conto
delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata
motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
e) Nel caso di superamento dei limiti
indicati, gli amministratori informano tempestivamente il
Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla
luce dell’interesse della Banca e invita l’amministratore ad
assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il
rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
f) In ogni caso, prima di assumere un
incarico di amministratore o sindaco in altra società non
partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca,
l’amministratore informa il Consiglio di Amministrazione.
g) In caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni del presente regolamento da parte degli
amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella
relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre
all’assemblea determinazioni al riguardo.
h) Gli esponenti aziendali, ivi compresi i
sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque
dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo
necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura
ricoperte in altre società.
i) L’approvazione del presente regolamento
e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza
dell’assemblea ordinaria dei soci.
l) La presente disciplina regolamentare si
applicherà agli amministratori nominati dopo la data di
approvazione della stessa da parte dell’assemblea.
Articolo 24 - Contemporaneità di carica
1. Nel caso di contemporanea
elezione di uno stesso nominativo a più organi sociali, il
soggetto interessato dovrà immediatamente esercitare l’opzione
fra le cariche, mediante dichiarazione resa al Presidente
dell’assemblea o, nel caso di assenza dell’interessato stesso,
al Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della notizia delle nomine, a pena di decadenza.
2. La carica vacante verrà
ricoperta da colui che, fra i non eletti, abbia riportato il
maggior numero di voti validi. In caso di parità fra due o più
soggetti, la carica sarà occupata dal più anziano di età.
CAPO VIII – CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA E
PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI
Articolo 25 (Chiusura dei lavori)
1. Una volta trattate tutte le
materie indicate nell’ordine del giorno e terminate le relative
operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa
l’adunanza.
2. Il presidente può altresì
dichiarare chiusa l’adunanza, se, dopo una sua eventuale
sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell’art. 8,
riscontra l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea.
3. In caso di proroga
dell’assemblea ai sensi dell’art. 29 dello statuto, possono
partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in
quella precedente. Il presidente dell’assemblea si preoccupa di
apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo
scrutinio dei voti.
Articolo 26 (Pubblicità dei lavori)
1. Il verbale dell’assemblea deve
essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel
libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa
trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni
dall’avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa
deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede
sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in
particolare, le deleghe di voto.
CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27 (Modificazioni del
regolamento)
1. Il presente regolamento può
essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale
materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione
dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può
essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita
deliberazione assembleare.
Articolo 28 (Pubblicità del
regolamento)
· Il presente regolamento è
liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale presso
le succursali della Banca e sul sito istituzionale internet.
· Ciascun socio ha diritto ad
avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve
fare menzione in ogni avviso di convocazione dell’assemblea dei
soci.
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